Risarcimento civile danno da lesa reputazione

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La società dell’informazione ha creato una nuova piazza virtuale costituita da internet. La capacità di espansione illimitata del web è la ragione del successo di questo mezzo di comunicazione e di diffusione dei contenuti, la realtà odierna ci vede perennemente connessi. La diffusione di questi contenuti su internet crea un impatto sulla privacy sproporzionato rispetto al diritto di espressione, spesso vengono superati i limiti e ciò causa danni all’identità ed alla reputazione digitale. Il carattere cruciale del danno all’identità ed alla reputazione digitale è il senso di ineluttabilità del fatto, l’evento digitale esiste ed il soggetto coinvolto non può fare nulla per rimediare. Le conseguenze di questo danno sulla persona sono devastanti: provocano crisi di identità, patimento interiore ed azzeramento della dimensione progettuale. 


Il danno da lesa reputazione sul web

Vi chiederete cosa c’entra la possibilità di risarcire un danno alla salute psichica in relazione a vicende problematiche a livello comunicativo – relazionale e reputazionale, avvenuti on line? In sede giudiziaria è un’acquisizione in parte recente, che attende un sollecito intervento per garantire responsi decisivi. Il lento sviluppo di questa materia in ambito giurisprudenziale è in gran parte dovuto alla necessità di arginare preventivamente richieste risarcitorie pretestuose. Il problema del risarcimento del danno alla persona va inteso come un atto di giustizia che tuteli le condizioni di compromissione dell’integrità psico-fisica, in seguito ad un evento lesivo dell’equilibrio psicologico e della vita relazionale. Se da un lato la valutazione del danno psichico vede una diatriba storica fra diritto e psicologia, dall’altro il diritto deve costantemente confrontarsi con l’evoluzione della cultura sociale in relazione alla sensibilità che la società mostra rispetto a tematiche emergenti: l’identità digitale nell’era del web, furto e diritto all’oblio; evoluzione del concetto di reputazione e nuovi profili sociali…

La nozione di danno psichico, viene citata per la prima volta in materia giuridica con la sentenza del 1986 (Corte Cost. 184/1986) con la definizione di “lesione all’integrità psico-fisica della persona”, che sottolinea non solo la dimensione fisica del soggetto leso, ma anche quella psichica. La conseguente genericità della norma ha prodotto negli ultimi anni battaglie interpretative sulla nozione di danno, secondo un orientamento che distingueva fra danno patrimoniale, biologico e morale. In particolare, in sede di giudizio la risarcibilità del danno morale era prevista solo se l’evento causa del danno costituiva reato (art. 2059 c.c.). La svolta arriva nel 2003 con le sentenze della Corte di Cassazione (8827-8828) e della Corte Costituzionale (233) con il ricollocamento dei concetti di danno. Il danno morale diviene risarcibile anche se il fatto non costituisce reato, in quanto l’evento ha inciso sull’intangibilità degli affetti, la famiglia e sulla libera esplicazione della libertà della persona umana. Vengono prese in considerazione quelle forme di danno alla persona per natura diverse dal danno patrimoniale: il danno alla sfera sessuale, il danno estetico, il danno alla vita di relazione, il danno al peggioramento della capacità lavorativa, oltre alle violazioni psico-fisiche. 

Come operiamo:

Su questa linea la distinzione fondamentale compiuta è quella tra danno patrimoniale e non patrimoniale:

  1. Il danno patrimoniale di regola si distingue in “danno emergente” e “danno da lucro cessante”. Il primo consiste nella diminuzione del patrimonio in attinenza a beni o situazioni produttive cagionate da un fatto lesivo, il secondo interessa il risarcimento del mancato guadagno causato dell’evento dannoso che ha interrotto l’attività produttiva. 
  2. Il danno non patrimoniale include nella sua classificazione il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale. Il danno può essere diretto, determinato da un danno di natura fisica (trauma, ictus, ecc…), psichica (da morte, estetico, lavorativo ecc…), o in diretto costituito dagli effetti dell’evento lesivo.

In questa cornice, ci preme sottolineare che oggi è possibile affidarsi a strumenti di tutela e di sostegno psico-giuridici in grado di aiutare le persone in difficoltà nate dalle controversie specifiche sorte dall’utilizzo degli strumenti digitali. Tale concetto viene comunemente assimilato al cosiddetto danno morale, consistente, secondo la giurisprudenza, in un “ingiusto perturbamento dello stato d’animo del soggetto”. 
A tale proposito si possono elencare a titolo esemplificativo i casi in cui si può ricorrere a richiedere una tutela psico-giuridica per richiedere una risarcibilità del danno all’identità ed alla reputazione digitale ed un sostegno psicologico:

  • Lesione dell’immagine e dell’onore
  • Perdita della possibilità di svolgere un’attività
  • Perdita della possibilità di esercitare un ruolo nella vita personale e/o sociale
  • Gravi manifestazioni di sofferenza psicologica (ansia, attacchi di panico, depressione, manifestazioni psicosomatiche)
  • Uso ossessivo di internet con conseguenza dipendenza (Internet Addiction Disorder)
  • Rifiuto del web
  • Grave Compromissione della sfera sociale e affettiva.

Addentrandoci nella metodologia psico-giuridica utilizzabile in sede di determinazione del danno, è importante ricordare il carattere comparativo che contraddistingue questo tipo di valutazione sulla stima di una perdita di efficienza (psicologica o neuropsicologica) rispetto al periodo antecedente all’evento. Ad esempio la comparazione verrà fatta tra il grado di efficienza della persona,  prima di un esperienza traumatica sorta dall’utilizzo dei social, e dopo questo accadimento.

L’indagine, volta ad accertare la sussistenza di una psicopatologia ascrivibile all’evento traumatico si sviluppa attraverso un processo che si articola in fasi, tra le quali una consiste nella valutazione psicometrica dello stato psicologico attraverso uno dei Test più conosciuti in ambito peritale: MMPI®-2 .

Il MMPI®-2 è un test ad ampio spettro per valutare le principali caratteristiche strutturali di personalità e i disordini di tipo emotivo. Questionario di 567 item a doppia alternativa di risposta ("vero" o "falso"), consta di otto scale di validità, dieci di base, sedici supplementari, quindici di contenuto, le cinque PSY-5 e 27 sottoscale relative alle componenti delle scale di contenuto, 28 sottoscale di Harris-Lingoes e 3 sottoscale Si

Le caratteristiche chiave del test sono:

  • Individuazione di disturbi di tipo psichiatrico, clinico e neuropsicologico.
  • Annotazione di item significativi come segnali di sintomi non riscontrati in precedenza.

È uno dei maggiori strumenti usato per:

  • Individuare precocemente eventuali psicopatologie in ambito clinico.
  • Approfondire aspetti della personalità utili in ambito peritale.
  • Valutare le maggiori caratteristiche strutturali della personalità e i disordini di tipo emotivo.
  • Formulare diagnosi psichiatriche e psicologiche, e determinare la gravità del disturbo psicopatologico.
  • Verificare gli effetti di una terapia o di altri eventuali mutamenti insorti successivamente alla terapia stessa.